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LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle  universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per  incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) 
 
 Vigente al: 3-9-2014  
 

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                               Art. 6. 
     (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 
 
  1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei  progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi  compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500  ore  annue
per i professori e i ricercatori a tempo pieno e  a  750  ore  per  i
professori e i ricercatori a tempo definito. 
  2. I professori svolgono attivita' di ricerca  e  di  aggiornamento
scientifico e, sulla  base  di  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a  compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
tutorato, nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno  di  250  ore  in
regime di tempo definito. 
  3. I ricercatori di  ruolo  svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
aggiornamento scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  regolamento  di  ateneo,  sono  tenuti  a   riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad  attivita'
di verifica dell'apprendimento, fino ad un  massimo  di  350  ore  in
regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore  in  regime  di
tempo definito. 
  4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del  ruolo
ad esaurimento e ai tecnici  laureati  di  cui  all'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive  modificazioni,  nonche'
ai professori incaricati stabilizzati  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  organi
accademici ((...)). Ad essi e' attribuito  il  titolo  di  professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali  corsi  e
moduli. Il titolo e'  conservato  altresi'  nei  periodi  di  congedo
straordinario per motivi di studio di cui il  ricercatore  usufruisce
nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi  e  moduli.
Ciascuna universita', nei limiti delle disponibilita' di  bilancio  e
sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio  regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva  dei  ricercatori  di  ruolo  ai
quali,  con  il  loro  consenso,  sono  affidati   moduli   o   corsi
curriculari. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010,  N.  225,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. 
  6. L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al  comma  1  e'
esercitata  su  domanda  dell'interessato  all'atto  della  presa  di
servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con
domanda da presentare al rettore almeno sei  mesi  prima  dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta
l'obbligo di  mantenere  il  regime  prescelto  per  almeno  un  anno
accademico. 
  7.  Le   modalita'   per   l'autocertificazione   e   la   verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di  servizio
agli studenti dei professori e  dei  ricercatori  sono  definite  con
regolamento di ateneo, che prevede altresi' la  differenziazione  dei
compiti    didattici    in    relazione     alle     diverse     aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in
relazione all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita' a valutare positivamente o  negativamente
le attivita' dei singoli docenti e  ricercatori,  l'ANVUR  stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca
ai fini del comma 8. 
  8. In caso  di  valutazione  negativa  ai  sensi  del  comma  7,  i
professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi  dalle  commissioni   di
abilitazione, selezione e  progressione  di  carriera  del  personale
accademico, nonche' dagli  organi  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca. 
  9. La posizione di professore e ricercatore  e'  incompatibile  con
l'esercizio  del  commercio   e   dell'industria   fatta   salva   la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo  in  tale  ambito
responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina
in materia dell'ateneo di  appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle  convenzioni  adottate  ai
sensi del comma 13 del presente articolo. 
  10. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno,  fatto  salvo  il
rispetto  dei   loro   obblighi   istituzionali,   possono   svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attivita' di  valutazione  e  di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione   scientifica   e   di   consulenza,   attivita'    di
comunicazione  e  divulgazione  scientifica  e   culturale,   nonche'
attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere,  previa  autorizzazione  del
rettore,  funzioni  didattiche  e   di   ricerca,   nonche'   compiti
istituzionali e gestionali senza  vincolo  di  subordinazione  presso
enti pubblici  e  privati  senza  scopo  di  lucro,  purche'  non  si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita'  non  rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza. 
  11. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno  possono  svolgere
attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,  sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi',
con l'accordo dell'interessato, le modalita' di  ripartizione  tra  i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato,  dei  relativi  oneri
stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma  7.  Per
un periodo complessivamente non superiore  a  cinque  anni  l'impegno
puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che  provvede
alla  corresponsione  degli   oneri   stipendiali.   In   tal   caso,
l'interessato esercita il diritto  di  elettorato  attivo  e  passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione  delle  attivita'
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,  l'apporto
dell'interessato e' ripartito  in  proporzione  alla  durata  e  alla
quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono  stabiliti  i  criteri  per  l'attivazione
delle convenzioni. 
  12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono  svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse rispetto  all'ateneo  di  appartenenza.  La  condizione  di
professore a tempo  definito  e'  incompatibile  con  l'esercizio  di
cariche accademiche. Gli statuti di  ateneo  disciplinano  il  regime
della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere  attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di  ricerca  esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta  la  compatibilita'  con
l'adempimento degli obblighi istituzionali. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  4
APRILE 2012, N. 35)). 
  13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentita la Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina  e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale
necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di
cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni  al
quale devono attenersi le universita' e le  regioni  per  regolare  i
rapporti in materia di  attivita'  sanitarie  svolte  per  conto  del
Servizio sanitario nazionale. 
  14. I professori e i  ricercatori  sono  tenuti  a  presentare  una
relazione triennale sul  complesso  delle  attivita'  didattiche,  di
ricerca  e  gestionali   svolte,   unitamente   alla   richiesta   di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli  36  e  38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo  impegno  didattico,  di
ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 e'  di  competenza  delle  singole  universita'
secondo quanto stabilito  nei  regolamenti  di  ateneo.  In  caso  di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto  puo'
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno  un  anno  accademico.
Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione  dello   scatto,   la   somma
corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei
professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.